SOCIETÀ PER GLI STUDI DI STORIA DELLE ISTITUZIONI
STATUTO
Articolo 1
E' costituita l'Associazione culturale denominata "Società per gli studi di storia delle istituzioni", con sede in Roma. L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di:
a) promuovere gli studi di storia delle istituzioni dell'età medievale, moderna e contemporanea, valorizzando in particolare l'apporto degli Archivi pubblici;
b) favorire i rapporti degli storici delle istituzioni con giuristi, economisti, sociologi, politologi ed altri studiosi delle istituzioni;
c) sollecitare l'apporto dei funzionari pubblici agli studi di storia delle istituzioni;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione degli archivi e delle biblioteche delle amministrazioni pubbliche;
e) promuovere l'individuazione e la valorizzazione degli archivi privati interessanti la storia delle istituzioni;
f) garantire la circolazione delle notizie sulle ricerche in corso, favorendo i rapporti fra gli studiosi italiani e stranieri.
L’Associazione è aperta a tutti gli studiosi che abbiano dato contributi di valore scientifico alla ricerca in tema di storia delle istituzioni e a tutti gli Enti pubblici e privati e le persone giuridiche e fisiche che perseguono le finalità proprie dell'Associazione.
L‘Associazione pubblica un bollettino periodico, nel quale sarà data notizia delle ricerche in corso in Italia e all'estero ed organizza un convegno annuale su un tema di generale interesse individuato dall'assemblea dei soci.
Articolo 3
I soci si distinguono in:
-Soci Fondatori
-Soci Ordinari
-Soci Onorari.
Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o coloro ai quali tale qualifica è attribuita con delibera del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti nei confronti dell'Associazione.
Soci Ordinari sono coloro che partecipano all'attività dell'Associazione; essi sono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Soci Onorari sono le persone che, per i loro meriti e per l'attività svolta, conferiscono lustro all'Associazione.
È espressamente vietata qualunque partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.
Articolo 4
Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza, se persona fisica, denominazione, sede e codice fiscale, se Ente o persona giuridica, nonché dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità nel pagamento dei contributi annuali, per lo svolgimento di attività inconciliabili con i fini e gli scopi dell'Associazione, nonché per gravi comportamenti che possano recare danno all'Associazione; in questo caso il Consiglio Direttivo decreta la perdita della qualifica di socio, su proposta dei probiviri, previa convocazione e audizione dell'interessato; avverso l'esclusione è ammesso ricorso.
Articolo 5
Le quote o i contributi associativi sono intrasferibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 6
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 7
L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quatto mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando lo richieda un terzo dei soci.
Si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Presidente ritenga necessario convocarla.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti; l'assemblea nomina, altresì, un segretario.
L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.
La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati tramite qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto all’indirizzo risultante dai libri sociali.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali; sono ammesse le deleghe in ragione di cinque per ogni socio.
Ogni socio, sia persona fisica che non, ha diritto ad un voto.
L'assemblea approva il bilancio, ratifica le ammissioni di nuovi soci ed approva il programma delle attività culturali; tali deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea, inoltre, elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri, con le maggioranze previste ai successivi artt. 8, 9 e 10.
Per le modifiche dello statuto occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli associati (vedi successivo art. 11 maggioranza prevista nel vigente statuto).
Articolo 8
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti alla seduta.
Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procederà, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute, esegue le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione; redige la relazione annuale di cui al successivo art.9, comma 3.
Articolo 9
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 10 e 18 eletti dall'assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio; approva la relazione annuale sulle attività svolte e sulle iniziative da adottare per il perseguimento degli scopi sociali, redatta dal Presidente e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; delibera, salvo successiva ratifica dell’assemblea, l'ammissione di nuovi soci; determina l'importo della tassa di iscrizione e della quota annuale; propone le modifiche di statuto.
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Tesoriere.
Sull'ammissione dei nuovi soci il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei membri in carica.
Articolo 10
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
I componenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri propone all'assemblea l'espulsione dei soci per gravi inadempienze degli obblighi assunti, poi stabilita dall’Assemblea, e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo per gravi negligenze nella gestione dell'Associazione.
Articolo 11
Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci. La proposta è messa all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria successiva, ovvero dell'assemblea straordinaria convocata a norma del precedente art. 7, comma 1 ed il testo viene allegato alla convocazione.
Per l'approvazione della proposta di modifica dello statuto, l'assemblea delibera con la maggioranza della metà più uno degli associati, come precisato al precedente art. 7, ultimo comma.
Articolo 12
Il fondo comune o patrimonio sociale è costituito:
- dai contributi annuali degli associati;
- dagli eventuali contributi integrativi degli associati;
- da elargizioni, finanziamenti, contributi corrisposti da persone fisiche, nonché enti e soggetti pubblici e privati;
- da tutti i beni mobili ed immobili che saranno acquistati con i fondi dell'Associazione; al fondo comune si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del codice civile.
Qualsiasi altro contributo è riportato in bilancio.
Articolo 13
Non è ammissibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 14
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati; l'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 15
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, decide l'assemblea a maggioranza dei partecipanti, osservate le norme del codice civile e le normative che regolano le associazioni no-profit di cui al Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.